Art. 1.
(Costituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani).

      1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
      2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
      3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.
      4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

          a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;

          b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;

          c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

 

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          d) due componenti scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;

          e) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.

      5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.
      6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
      7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.
      8. I componenti della Commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vicepresidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del Presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.
      9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell' accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di

 

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servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni.
      10. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al presidente della altre autorità amministrative indipendenti. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente quella spettante ai componenti delle autorità amministrative indipendenti.
      11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive e senza voto deliberativo, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governo italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.
      12. La Commissione può avvalersi, con funzioni consultive e di consulenza specialistica, di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche nonché di esperti del settore. La Commissione, con sua delibera, fissa la misura dei compensi da erogare.