1. È istituita la Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani, di seguito denominata: «Commissione», con lo scopo di promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli enunciati dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti nelle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.
2. La Commissione opera in piena autonomia, anche finanziaria e gestionale, e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. La Commissione è organo collegiale ed è costituita da undici componenti nominati dal Presidente della Repubblica scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza e che siano forniti della necessaria capacità e competenza, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona.
4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:
a) due componenti scelti tra i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dai rispettivi Presidenti;
b) tre componenti scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative e della società civile maggiormente rappresentative nell'attività nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro la discriminazione;
c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) due componenti scelti dalle istituzioni e dagli organi di rispettiva rappresentanza tra le seguenti categorie professionali: magistrati, avvocati, medici e giornalisti;
e) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti umani, della filosofia e delle religioni.
5. L'individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designazione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effettuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.
6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile per una sola volta In ogni caso gli stessi restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti.
7. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente cessa esclusivamente in caso di dimissioni o sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e delle qualità richiesti per la nomina.
8. I componenti della Commissione eleggono, con la maggioranza dei due terzi, nel loro ambito un Presidente ed un vicepresidente. Il Presidente è scelto di regola tra i membri di cui al comma 4, lettera a). Il mandato del Presidente e del vicepresidente ha durata quadriennale, prorogabile di un anno, ed è rinnovabile per una sola volta.
9. Per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive. All'atto dell' accettazione della nomina il presidente e i membri della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di